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Ordinanza del Sindaco n. 22 del 08.08.2025

Divieto di apertura al pubblico nella fascia oraria tra le ore 21:00 e le ore 07:00 per gli esercizi di vicinato con prevalente attività alimentare.

Response Type

Monitor

Instruction

Nelle aree del centro storico della Città di Fondi ed in particolare nelle aree indicate nel dispositivo, è fatto divieto di apertura al pubblico, nella fascia oraria comprensiva tra le ore 21:00 e le ore 07:00 del giorno successivo, agli esercizi di vicinato con prevalente attività alimentare, ovvero, ai minimarket e negozi di generi alimentari, agli esercizi misti con vendita di bevande e alimenti confezionati, agli esercizi dotati di distributori automatici accessibili al pubblico 24h e alle rivendite alimentari non specializzate. Si specifica che sono esclusi all’applicazione della presente ordinanza le attività di somministrazione di alimenti e bevande, regolarmente autorizzate ai sensi delle normative vigenti (es. bar, ristoranti, pizzerie), le farmacie e parafarmacie, limitatamente alla vendita di prodotti di loro specifica competenza e alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, per la vendita riservata esclusivamente agli ospiti alloggiati.

Reference contact

0771.51681

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