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COMUNE DI ANZIO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi

Il presente allertamento è da ritenersi valido Da  Fino a 

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità; CONSIDERATO che, ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato: - accendere fuochi di ogni genere; - far brillare mine o usare esplosivi; - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; -usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; -esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Tipologia di azione raccomandata

Evitare

Istruzioni

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, cioè dal 15 giugno 2024 al 15 ottobre 2024, nonché Ordinanza n° 12 del 14/06/2024 pag.3 di 7 durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato: - accendere fuochi di ogni genere; - far brillare mine o usare esplosivi; - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; - aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco; - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; - esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; - fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo; - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; - mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

Contatto di riferimento

polizia.locale@comune.anzio.roma.it

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