Elevata
PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA MASSIMA PERICOLOSITA' PER INCENDI BOSCHIVI

Si avvista che, la Regione Piemonte Settore “ OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA” con Determina Dirigenziale N° 1300/A1821A/2026 del 05/07/2026, vista la situazione climatica attuale ha emesso il DECRETO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI a partire da MERCOLEDI' 8 LUGLIO 2026. In particolare si rende noto che: Il Decreto legislativo n. 152/2006, art. 182 comma 6 bis : (...)”Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata”(…). La L.r. 15/2018, la quale prevede: all’articolo 10: comma 7: “Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4: a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4; b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio; comma 9. “Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 , e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione. all’articolo 13 : 1. Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00. 2. Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della l. 353/2000. 3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); Si allega alla presente comunicazione l’Atto ufficiale regionale. Si confida nel senso di responsabilità dei cittadini al fine di ridurre i rischi sul territorio comunale.

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Comune di Villar Focchiardo tel. 0119645025

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