Ordinanza del Sindaco n. 22 del 08.08.2025
Divieto di apertura al pubblico nella fascia oraria tra le ore 21:00 e le ore 07:00 per gli esercizi di vicinato con prevalente attività alimentare.
Tipologia di azione raccomandata
Monitorare
Istruzioni
Nelle aree del centro storico della Città di Fondi ed in particolare nelle aree indicate nel dispositivo, è fatto divieto di apertura al pubblico, nella fascia oraria comprensiva tra le ore 21:00 e le ore 07:00 del giorno successivo, agli esercizi di vicinato con prevalente attività alimentare, ovvero, ai minimarket e negozi di generi alimentari, agli esercizi misti con vendita di bevande e alimenti confezionati, agli esercizi dotati di distributori automatici accessibili al pubblico 24h e alle rivendite alimentari non specializzate. Si specifica che sono esclusi all’applicazione della presente ordinanza le attività di somministrazione di alimenti e bevande, regolarmente autorizzate ai sensi delle normative vigenti (es. bar, ristoranti, pizzerie), le farmacie e parafarmacie, limitatamente alla vendita di prodotti di loro specifica competenza e alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, per la vendita riservata esclusivamente agli ospiti alloggiati.
Area
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