Λεπτομέρεια

Decretato il passaggio del Piemonte in "zona arancione": il provvedimento regionale

Decreto n. 131 Regione Piemonte del 28/11/2020 contenente le nuove regole con il passaggio del Piemonte a zona Arancione. I punti principali: 1. le attività commerciali al dettaglio si svolgono, nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera ff, e dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”. Resta ferma la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salva l’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti; 2. nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione dei punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole ai sensi e nei limiti dall’art. 1 comma 9, lettera ff, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020; 3. le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) non si applicano a farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari; 4. è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande; 5. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ai sensi e con i limiti dell’articolo 2, comma 4, lettera c, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” ; 6. la consegna a domicilio resta sempre consentita nel rigoroso rispetto dell’art. 2, comma 4, lettera c, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020; le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite ai sensi e nei limiti dell’articolo 2, comma 4, lettera c, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”; 7. le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera ii, e dell’allegato 10 nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”; 8. le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera pp, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”; 9. è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020; 10. l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. 3 novembre 2020; 11. l’attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative”; 12. in relazione alla valutazione della diffusione del infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l’opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali; 13. le strutture residenziali socio-assistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale “COVID-19 – Gestione Rsa". 14. l’attività della Unità di crisi è confermata fino al 31 gennaio 2021 ed è organizzata modalità H24; 15. ai fini dell’applicazione del lavoro agile, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dell’articolo 3 è elevata al 75 %. In allegato il decreto regionale.

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